Consulenze tecniche di parte

La Li. Be. offre un servizio di consulenza tecnica grazie al team di professionisti specializzati nel settore edilizio e immobiliare.

I tecnici forniscono il loro apporto tecnico al fine di redigere una relazione che esprima una valutazione tecnica, sulla base di analisi dei luoghi e dei fascicoli documentali, che sia di supporto per risolvere il problema per il quale è stato conferito l’incarico.

L’uso di perizie tecniche è frequente in ambito giudiziario, per risolvere controversie di natura tecnica o economica (quantificazione del danno). Si fa ricorso a un esperto della specifica disciplina per avere chiarimenti tecnici sulla questione da dirimere.

Esistono varie tipologie di perizie, differenti in base alla finalità per cui sono richieste e alla modalità con cui sono redatte.

Per un fabbricato, ad esempio, si possono redigere perizie:
• estimative, utilizzate per determinare il valore di mercato di un immobile (fabbricato o terreno)
• per danni subiti, necessarie per descriverli e quantificare la spesa necessaria per la loro riparazione
• per verificare la conformità a norme edilizie o agli strumenti urbanistici vigenti
• al fine di verificare misure e distanze
• di consulenza per un Tribunale.

In quest’ultimo caso, la perizia si differenzia in:
• consulenza tecnica di parte (CTP)
• consulenza tecnica d’Ufficio (CTU).
Il CTU è il perito che collabora con il Giudice, prestandogli assistenza dal punto di vista tecnico, mentre il CTP è il perito che assiste una delle parti in causa.

La perizia può inoltre essere redatta in forma:
• semplice
• asseverata
• giurata.

Differenza tra perizia semplice, asseverata e giurata

La perizia del primo tipo è un’analisi tecnica redatta in forma semplice e firmata e timbrata da un professionista abilitato.

La perizia semplice diventa asseverata quando il tecnico si assume la responsabilità sotto il profilo penale di confermare la certezza dei dati dichiarati.

Per farlo, si usa di solito sottoscrivere un’apposita dichiarazione riportata nella stessa perizia.

La perizia giurata, oltre a riportare la dichiarazione di asseverazione, contiene anche una formula di giuramento. Il perito dichiara infatti di aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità.

Questa formula viene apposta in calce alla relazione, nel verbale di giuramento, e deve essere pronunciata presso il cancelliere di un ufficio giudiziario o un notaio.

I nostri tecnici si occuperanno delle varie fasi necessarie al completamento delle operazioni peritali, dal sopralluogo, rilievi metrici, fotografici, acquisizione di dati, documentazione e atti, fino alla redazione del giudizio conclusivo e, ove fosse richiesto, l’eventuale stima del danno e/o gli eventuali rimedi possibili da dover mettere in atto.

La Li.be. redige inoltre Perizie Giurate ai sensi dell'art. 28 della L.R. 16 del 10 agosto 2016 ai fini della chiusura delle pratiche di Condono edilizio delle Sanatorie L. 47/1985, L. 724/1994, L. 326/2003 già presentate in autotutela, ma mai ultimate e/o concluse con rilascio di concessione e/o certificato di agibilità.

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